IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3,  comma  161, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi  di  riforma delle disposizioni delle imposte sui redditi
applicabili  alle  operazioni di cessione di aziende, conferimento di
aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
  Acquisito  il  parere  della  commissione  parlamentare istituita a
norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di
            partecipazioni di controllo o di collegamento

  1.  Le  plusvalenze  realizzate  mediante  la  cessione  di aziende
possedute  per  un  periodo  non  inferiore  a tre anni e determinate
secondo  i  criteri  previsti  dall'articolo 54 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad
un'imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del
27   per   cento.  La  presente  disposizione  non  si  applica  alle
plusvalenze  realizzate  nei  casi  previsti  dall'articolo  125  del
medesimo  testo  unico, recante disposizioni in materia di tassazione
dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta.
  2.   L'opzione   per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  va
esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel
quale le plusvalenze sono realizzate; se in un periodo d'imposta sono
poste  in  essere piu' operazioni, l'opzione puo' riguardare anche le
plusvalenze derivanti da singole operazioni.
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano anche alle
plusvalenze  realizzate  mediante  la  cessione  di partecipazioni di
controllo  o  di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile,  contenente disposizioni in materia di societa' controllate e
collegate,  che  risultano  iscritte come tali nelle immobilizzazioni
finanziarie  degli  ultimi  tre  bilanci.  L'imposta  sostitutiva  e'
applicata   con   l'aliquota  del  27  per  cento  sulle  plusvalenze
determinate secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  4.  Qualora  le  plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate
dalle  societa'  di  cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva e' dovuta dalle societa'
stesse,  che  esercitano  l'opzione  nella  dichiarazione dei redditi
indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento.
 
                               N O T E
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e   criteri  diretttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Si riporta il   testo dell'art. 3, commi  13  e    161,
          della legge 23 dicembre  1996, n.  662, recante:  Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica".
            "13.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della presente legge  nella    Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica      italiana,    e' istituita una   commissione
          composta   da  quindici  senatori    e  quindici  deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del  Senato della
          Repubblica  e    dal Presidente della   Camera dei deputati
          nel rispetto della  proporzione esistente   tra i    gruppi
          parlamentari,    sulla  base  delle designazioni dei gruppi
          medesimi.
            14-160 (Omissis).
            161. Il Governo e' delegato ad  emanare, entro nove  mesi
          dalla  data di  entrata  in vigore  della  presente  legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi   aventi per   oggetto  la
          modifica  organica   e sistematica delle disposizioni delle
          imposte     sui  redditi   applicabili   ai   processi   di
          riorganizzazione   delle   attivita'      produttive,   con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) previsione,  per le plusvalenze realizzate    relative
          ad  aziende,  complessi   aziendali,    partecipazioni   in
          societa'   controllate  o collegate, sempreche'   possedute
          per  un    periodo non inferiore   a tre anni solari, di un
          regime  opzionale di imposizione sostitutiva delle  imposte
          sui   redditi,  con  un'aliquota  non  superiore  a  quella
          applicata alla  cessione di  partecipazioni qualificate  di
          cui  al comma  160, lettera e);
            b)   armonizzazione   del   regime    tributario    delle
          operazioni    di conferimento   di aziende  o di  complessi
          aziendali e  di quelle  di scambio  di  partecipazioni  con
          il  regime  previsto  dal  decreto legislativo  30 dicembre
          1992,  n.    544, per   le operazioni   poste in essere tra
          soggetti  residenti nel territorio dello  Stato e  soggetti
          residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
            c)  previsione,    per  le    plusvalenze  realizzate  in
          dipendenza delle operazioni  indicate    nella  lettera  b)
          nonche'  per  quelle   iscritte a seguito di  operazioni di
          fusione e   di scissione,   di un   regime  di  imposizione
          sostitutiva  delle   imposte sui   redditi, da  applicare a
          scelta del   contribuente ed  in    alternativa  al  regime
          indicato  nella  lettera  b), con un'aliquota pari a quella
          indicata alla lettera a);
            d)  esclusione  o  limitazione    dell'applicazione   del
          regime    di imposizione   sostitutiva, per   le operazioni
          indicate nelle   lettere  precedenti,  di  natura  elusiva;
          previsione  di particolari disposizioni volte  ad   evitare
          possibili    effetti    distorsivi       in     conseguenza
          dell'applicazione   dei   regimi  sostitutivi di  cui  alle
          precedenti lettere;
            e) individuazione  di una  disciplina specifica per    la
          riscossione  delle imposte sostitutive di cui alle  lettere
          a) e  c),  prevedendo  la  possibilita'    di    introdurre
          criteri  di  dilazione,  eventualmente differenziati;
            f)     revisione   del    trattamento  tributario   delle
          riserve   in sospensione di imposta anche per  armonizzarlo
          con  le  disposizioni  del  codice  civile e con i principi
          contabili in materia di conti annuali;
            g)   revisione dei   criteri   di individuazione    delle
          operazioni    di natura elusiva indicate nell'art. 10 della
          legge 29 dicembre 1990, n.  408, anche in funzione di    un
          miglior  coordinamento  con  le  operazioni  indicate nelle
          precedenti lettere e  con  le  disposizioni  contenute  nel
          testo    unico delle   imposte sui  redditi, approvato  con
          decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986,
          n. 917,  e nel decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          544".
            Con   riferimento al  termine di  nove mesi  previsto dal
          riportato comma 161, si fa  presente  che  l'art.  3  della
          legge  31  luglio 1997, n.   259,  ha    disposto  che  nel
          computo  dei   termini    previsti   per  l'emanazione  del
          parere  da  parte delle commissioni parlamentari, non debba
          tenersi conto   del periodo   di sospensione    estiva  dei
          lavori  parlamentari.   Conseguentemente  i    termini  per
          l'esercizio  delle deleghe legislative in  materia  fiscale
          di  cui all'art. 3 della legge n. 662/1996, sono fissati al
          30 novembre 1997.
           Note all'art. 1:
            - Si riporta  il testo degli articoli  5, 54 e 125    del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, approvato   con D
          P.R. 22 dicembre 1986, n.  917:
            "Art. 5 (Redditi prodotti in forma  associata).  -  1.  I
          redditi  delle societa'   semplici,  in nome  collettivo  e
          in accomandita  semplice residenti nel  territorio    dello
          Stato  sono  imputati    a ciascun socio, indipendentemente
          dalla  percezione,    proporzionalmente  alla  sua quota di
          partecipazione agli utili.
            2. Le quote di partecipazione  agli  utili  si  presumono
          proporzionate  al    valore dei   conferimenti dei  soci se
          non risultano  determinate diversamente dall'atto  pubblico
          o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o  da
          altro  atto  pubblico  o    scrittura  autenticata  di data
          anteriore   all'inizio del  periodo    di  imposta;  se  il
          valore  dei  conferimenti non risulta determinato, le quote
          si presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
            a)  le  societa'    di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
            b)   le societa'    di  fatto    sono    equiparate  alle
          societa'  in    nome  collettivo  o  alle societa' semplici
          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio
          di attivita' commerciali;
            c)    le  associazioni   senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra persone   fisiche   per   l'esercizio    in
          forma   associata  di  arti  e professioni sono  equiparate
          alle societa'  semplici, ma l'atto  o la scrittura  di  cui
          al   comma   2   puo'   essere      redatto    fino    alla
          presentazione     della     dichiarazione    dei    redditi
          dell'associazione;
            d)  si  considerano     residenti  le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la maggior   parte del periodo   di
          imposta   hanno      la   sede   legale      o   la    sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.  L'oggetto   principale  e'   determinato   in
          base  all'atto costitutivo, se  esistente in forma  di atto
          pubblico  o   di scrittura privata    autenticata,  e,   in
          mancanza,     in    base      all'attivita'  effettivamente
          esercitata.
            4.  I  redditi    delle imprese familiari di cui all'art.
          230 -bis del codice  civile,   limitatamente  al   49   per
          cento   dell'ammontare risultante  dalla dichiarazione  dei
          redditi    dell'imprenditore,  sono  imputati   a   ciascun
          familiare,  che  abbia  prestato  in  modo  continuativo  e
          prevalente      la    sua     attivita'     di       lavoro
          nell'impresa,   proporzionalmente    alla  sua    quota  di
          partecipazione agli   utili. La  presente  disposizione  si
          applica a condizione:
            a)    che     i   familiari   partecipanti    all'impresa
          risultino nominativamente,  con l'indicazione  del rapporto
          di parentela  o di affinita' con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio  del   periodo   di      imposta,   recante   la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
            b)      che     la     dichiarazione       dei    redditi
          dell'imprenditore   rechi l'indicazione  delle    quote  di
          partecipazione  agli    utili  spettanti  ai  familiari   e
          l'attestazione  che le   quote stesse   sono  proporzionate
          alla  qualita'   e  quantita'  del  lavoro   effettivamente
          prestato   nell'impresa,     in     modo  continuativo    e
          prevalente,  nel periodo  di imposta;
            c)  che    ciascun  familiare  attesti,  nella    propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato  la    sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente.
            5.  Si  intendono, per familiari,   ai fini delle imposte
          sui redditi, il coniuge,  i parenti  entro il  terzo  grado
          e  gli affini  entro il secondo grado".
            "Art.   54   (Plusvalenze      patrimoniali).   -  1.  Le
          plusvalenze dei beni relativi   all'impresa,   diversi   da
          quelli    indicati    nel    comma    1  dell'articolo  53,
          concorrono a formare il reddito:
            a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
            b)  se sono  realizzate mediante  il risarcimento,  anche
          in  forma assicurativa, per la perdita o il  danneggiamento
          dei beni;
               c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;
            d) se  i beni  vengono destinati al  consumo personale  o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
            2.  Nelle ipotesi  di cui  alle  lettere a)   e   b)  del
          comma  1   la plusvalenza   e' costituita  dalla differenza
          fra il  corrispettivo o l'indennizzo conseguito,  al  netto
          degli  oneri accessori  di diretta imputazione, e il  costo
          non ammortizzato. Se  il corrispettivo della cessione    e'
          costituito    da   beni ammortizzabili   e  questi  vengono
          iscritti in bilancio allo stesso valore  al quale vi  erano
          iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il
          conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
            2   -bis.   I   maggiori  valori  delle  immobilizzazioni
          finanziarie costituite   da partecipazioni    in    imprese
          controllate  o    collegate,  iscritte  in bilancio a norma
          dell'art.   2426, n.  4,  del  codice  civile  o  di  leggi
          speciali  non concorrono alla formazione del reddito per la
          parte eccedente    le  minusvalenze    gia'  dedotte.  Tali
          maggiori   valori   concorrono   a   formare   il   reddito
          nell'esercizio  e  nella  misura  in  cui  siano   comunque
          realizzati.
            3.  Nell'ipotesi di   cui alla lettera d) del comma  1 la
          plusvalenza e' costituita dalla  differenza tra  il  valore
          normale e  il costo non ammortizzato dei beni.
            4.  Le plusvalenze  realizzate, determinate  a norma  del
          comma    2,  concorrono  a  formare il reddito per l'intero
          ammontare nell'esercizio in  cui  sono    state  realizzate
          ovvero, se i beni  sono stati posseduti per un periodo  non
          inferiore  a tre anni, a  scelta del contribuente, in quote
          costanti nell'esercizio stesso  e  nei  successivi  ma  non
          oltre   il   quarto.   Per   i   beni   che   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, la disposizione  del  periodo
          precedente  si  applica per quelli iscritti come tali negli
          ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i  beni
          acquisiti in data piu' recente .
            5.    Concorrono alla   formazione  del reddito  anche le
          plusvalenze delle  aziende,    compreso  il    valore    di
          avviamento,    realizzate unitariamente mediante cessione a
          titolo oneroso; le disposizioni  del  comma    4    non  si
          applicano    quando    ne    e' richiesta   la   tassazione
          separata   a norma   del   comma   2 dell'art.    16.    Il
          trasferimento  di azienda  per causa  di  morte o  per atto
          gratuito     a  familiari    non  costituisce  realizzo  di
          plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda  e'  assunta  ai
          medesimi  valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del
          dante  causa. I  criteri di  cui al  periodo precedente  si
          applicano anche  qualora,  a  seguito  dello  scioglimento,
          entro    cinque    anni  dall'apertura   della successione,
          della societa'   esistente tra    gli  eredi,  la  predetta
          azienda resti acquisita da uno solo di essi.
            5   -bis.   Non   concorrono  a  formare  il  reddito  le
          plusvalenze relative ai beni  di cui alle  lettere a) e b),
          escluse le autovetture   e gli autoveicoli  con  motore  di
          cilindrata  non  superiore a 2.000 centimetri cubici  o con
          motore  diesel   di cilindrata   non   superiore a    2.500
          centimetri  cubici, del comma 8 -bis  dell'art. 67, nonche'
          ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.
            6.  La  cessione  dei  beni  ai creditori  in   sede   di
          concordato  preventivo  non  costituisce  realizzo    delle
          plusvalenze e minusvalenze dei    beni,  comprese    quelle
          relative  alle rimanenze  e il  valore di avviamento".
            "Art.    125 (Fallimento   e liquidazione  coatta). -  1.
          Nei   casi di fallimento    e  di    liquidazione    coatta
          amministrativa   il reddito  di impresa relativo al periodo
          compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione  di
          fallimento   o     il   provvedimento   che    ordina    la
          liquidazione  e'  determinato in base   al bilancio redatto
          dal curatore o  dal    commissario  liquidatore.  Per    le
          imprese individuali e  per le societa'  in  nome collettivo
          e   in   accomandita semplice  il  detto reddito concorre a
          formare   il  reddito  complessivo  dell'imprenditore,  dei
          familiari  partecipanti  all'impresa o dei soci relativo al
          periodo di imposta in corso alla data  della  dichiarazione
          di   fallimento   o   del   provvedimento   che  ordina  la
          liquidazione.
            2. Il reddito di impresa   relativo al  periodo  compreso
          tra  l'inizio  e la chiusura  del procedimento concorsuale,
          quale che  sia la durata di  questo  ed  anche  se  vi   e'
          stato    esercizio    provvisorio,    e'  costituito  dalla
          differenza tra  il residuo  attivo e   il patrimonio  netto
          dell'impresa   o     della     societa'     all'inizio  del
          procedimento, determinato in  base  ai  valori  fiscalmente
          riconosciuti.
            3.  Per le imprese individuali e  per le societa' in nome
          collettivo e  in  accomandita semplice  la  differenza   di
          cui   al comma  2  e' diminuita  dei   corrispettivi  delle
          cessioni  di   beni  personali dell'imprenditore   o    dei
          soci    compresi  nel  fallimento  o  nella liquidazione ed
          e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore  o  dei
          soci  pagati   dal curatore o dal commissario  liquidatore.
          Ai fini dell'imposta  sul reddito  delle persone    fisiche
          il    reddito che   ne risulta,   al   netto   dell'imposta
          locale sui   redditi,   e'   imputato all'imprenditore,  ai
          familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di
          imposta  in cui si  e' chiuso il procedimento; se questo si
          chiude in  perdita si  applicano le disposizioni  dell'art.
          8.   Per i redditi   relativi ai    beni  e    diritti  non
          compresi  nel    fallimento  o nella liquidazione   a norma
          dell'art.  46 del regio decreto  16 marzo 1942,    n.  267,
          restano  fermi,    in   ciascun periodo   di imposta,   gli
          obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
            4. L'imposta  locale sui  redditi afferente   il  reddito
          di impresa relativo al  periodo di durata  del procedimento
          e'  commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e'
          prelevata sulla stessa.
            Per i redditi di ciascuno degli  immobili di cui all'art.
          57,  comma  1, e   di quelli personali  dell'imprenditore o
          dei soci   compresi nel  fallimento  o  nella  liquidazione
          l'imposta      e'  dovuta  per  ciascun  anno  di  possesso
          rientrante  nel periodo di durata del   procedimento ed  e'
          prelevata,    nel    complessivo    ammontare, sul   prezzo
          ricavato  dalla vendita".
             - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
            "Art.    2359  (Societa'     controllate     e   societa'
          collegate). -  Sono considerate societa' controllate:
            1)  le societa'   in cui un'altra societa'  dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
            2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di  voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
            3)  le societa'  che  sono sotto  influenza  dominante di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa.
            Ai fini  dell'applicazione dei numeri  1) e  2) del primo
          comma  si  computano  anche  i    voti spettanti a societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
            Sono  considerate  collegate  le   societa'  sulle  quali
          un'altra  societa'    esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza  si  presume quando  nell'assemblea   ordinaria
          puo'  esere   esercitato  almeno  un quinto dei voti ovvero
          un decimo  se la societa' ha azioni quotate in borsa".